Divorzio congiunto

Cos’è

È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere su ricorso congiunto la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto).

Può essere richiesto, di regola, trascorsi 3 anni dalla udienza destinata al tentativo di conciliazione nel procedimento di separazione (consensuale o giudiziale), quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi.

I coniugi devono trovarsi completamente d’accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.

Normativa di riferimento

L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74

Chi può richiederlo I coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi)
Come si richiede e documenti necessari

E’ necessario presentare la domanda al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi.

Con la domanda, che va presentata in carta semplice, si propone un ricorso che deve contenere:

 

  • il Tribunale che deve pronunciarsi;
  • le generalità dei coniugi;
  • l’oggetto della domanda;
  • l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni;
  • l’indicazione di eventuali figli di entrambi i coniugi nati durante il matrimonio.
  • le conclusioni aventi per oggetto la disciplina che  - dopo la pronuncia di divorzio - dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori e il contributo che dovrà essere prestato da ciascuno dei genitori al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti.

Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti in carta semplice (esenti bollo):

  • la copia integrale, il certificato o l’estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • lo stato di famiglia e certificato di residenza storico di entrambi i coniugi (nel caso in cui i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza, occorre produrre in Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la separazione di fatto);
  • la copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché l’eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati;
  • dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi i coniugi.

All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da avvocato munito di procura speciale notarile). Se uno dei due coniugi si trova in carcere può sottoscrivere la domanda davanti al Direttore del carcere (il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta). 

Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale.

Quando il Comune, nel quale è stato celebrato il matrimonio, riceve dal Tribunale la copia integrale della sentenza di divorzio con l’attestazione del passaggio in giudicato, provvede alla trascrizione sui registri dello stato civile, la annota sull’atto di matrimonio e ne dà comunicazione ai Comuni di nascita e residenza, se diversi.

 

È, inoltre, possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l’interessato deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata. Il cittadino italiano residente all’estero può rivolgersi all’autorità diplomatica italiana che provvederà a inoltrare la documentazione all’Ufficio di Stato Civile.

 

Per poter procedere al divorzio congiunto, i coniugi devono trovarsi completamente d’accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.

Dove si richiede Al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Costi
  • Contributo Unificato di € 37,00
  • Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.
  • Spese per l’assistenza legale