Istanza di Concordato preventivo

Cos’è È la richiesta di essere ammessi a una procedura di concordato preventivo, che consiste nell’accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e a evitare il fallimento e le sue conseguenze di ordine personale e patrimoniale mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie.
Normativa di riferimento Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni), artt. 160 e segg.
Chi può richiederlo L’imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.
Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentata l’istanza sottoscritta dall’imprenditore e diretta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell’impresa. Il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non è rilevante ai fini dell’individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso l’originale e una copia dei seguenti documenti:

  • la nota di iscrizione a ruolo;
  • la Visura della Camera di Commercio della società proponente aggiornata almeno a 7 gg. dalla presentazione della domanda;
  • i bilanci societari relativi all’esercizio degli ultimi tre anni corredati delle relative note di deposito;
  • i documenti comprovanti gli adempimenti previsti dall’art. 152 L.F.
  • una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • uno stato analitico e estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • il Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (da presentare in due copie);
  • la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo (da presentare in due copie).

Gli atti vengono assegnati dal Presidente del collegio al Giudice designato, il quale fissa la data dell’udienza che la cancelleria comunica sia all’istante che al Pubblico Ministero.

Il Giudice provvede inoltre, in sede di ammissione della procedura, alla nomina di un commissario giudiziario che dovrà redigere la relazione circa la fattibilità del piano concordatario.

All’udienza fissata per l’adunanza dei creditori (o nelle udienze successive) nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza dei voti ammessi, la proposta viene omologata

Costi
  • Contributo Unificato di € 98,00
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica