Scheda autentica di firma

Dove

Quando necessaria, l’autenticazione della firma è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco.

Per le autentiche che, ai sensi dell’art. 21 DPR 445/200, possono essere effettuate anche dal cancelliere: Tribunale – Ufficio Volontaria Giurisdizione, 1° piano, stanza 26- Tel 0907766338, dal lunedì-venerdì ore 11-12,30.

Cos’è

E’ un’autenticazione che viene redatta dal pubblico ufficiale il quale, dopo aver accertato l’identità del firmatario, dichiara che la firma è stata apposta in sua presenza dall’interessato, indicando le modalità di identificazione, i relativi data e luogo, nome cognome e qualifica rivestita, apponendo timbro dell’ufficio e firma.

NOTA BENE: tutte le firme di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non richiedono più autentica, ma solo la sottoscrizione alla presenza del dipendente addetto, ovvero presentazione per via telematica con allegata copia di un documento di identità.

Riferimenti normativi

DPR 28/12/2000, n. 445

DPR 26/10/1972 n. 642 (disciplina imposta di bollo)

Chi può richiederla

Chi richiede l’autentica della firma deve essere in grado di intendere e volere ed in possesso di un documento di riconoscimento valido.

Costo

- Marca da bollo da € 16

- Diritti da € 7,84 da pagare tramite PagoPa.

L’autentica della sottoscrizione è sempre soggetta all’imposta di bollo. L’eventuale esenzione, deve essere richiesta dall’interessato, specificando l’uso per il quale viene chiesta l’autentica e indicando espressamente la norma di esenzione sullo stesso documento.

Come

E’ necessario presentarsi in cancelleria personalmente muniti di documento di identità in corso di validità

Quando può farsi in Tribunale

Istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre a privati che consentono di utilizzare gli strumenti di semplificazione (DPR 445/2000).

-Deleghe a riscuotere benefici economici per conto di terzi (es. deleghe per riscossione pensione, o ratei pensione maturati e non riscossi su moduli INPS); in questo caso è necessaria l’autentica di firma anche se sono da produrre alla PA

- Dichiarazioni di accettazione di candidature elettorali, presentazione liste elettorali, proposte di leggi e referendum nazionali, regionali e locali.

-Quietanza liberatoria del pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, per effetto della novità introdotta dalla legge 106/2011, che ha modificato l’art. 8 della legge 386/1990. L’autenticazione deve rilasciarsi gratuitamente, tranne i previsti diritti di urgenza, salvo motivato diniego.

-Testimonianze

Art. 103 bis disp. Attuaz. CPC (Modello di testimonianza)

La testimonianza scritta è resa su un modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero della Giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice, idonei spazi per l’inserimento delle generalità complete del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonizione del testimone ai sensi dell’art. 251 cpc e la formula prevista nello stesso articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200-202 cpp, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le indicazioni richieste dall’art. 252 cpc, ivi comprese l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza al testimone di rendere risposte specifiche e pertinenti e la specificazione se è venuto a conoscenza dei fatti in modo diretto o indiretto. Al termine di ogni risposta, è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. In tal caso l’autentica è gratuita ed esente da bollo.

Quando non può farsi in Tribunale, ma esclusivamente dal notaio

Atti negoziali di natura privatistica, e quelli che contengono impegni, intenzioni future, accettazioni e rinunce incarichi.

-Procure

-Scritture private e meri rapporti tra privati;

-Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile;

-Fogli in bianco

Atti di vendita di veicoli usati

La firma del venditore sugli atti di vendita di veicoli usati (compresi quelli a titolo ereditario) va autenticata presso:

-Uffici provinciali ACI;

-Uffici provinciali motorizzazione civile (UMC);

- Delegazioni Automobile Club e studi di consulenza automobilistica;

-Uffici Comunali;

-Notai

Autorizzazioni parentali minori stranieri

Si tratta delle autorizzazioni che i genitori devono dare per far viaggiare i minori con soggetti terzi. Poiché occorre fare riferimento alle normative dei singoli paesi, il principio generale è quello della competenza delle rispettive autorità nazionali, quindi le firme dei genitori vanno autenticate presso i rispettivi Consolati o Ambasciate

Lettera di invito/dichiarazione di ospitalità

Lo straniero che entra in Italia con permesso breve, deve dimostrare di avere un posto dove alloggiare che può essere anche presso un privato. La dichiarazione di ospitalità dovrà essere presentata al Consolato per ottenere in visto. In tal caso è sufficiente l’invio del modulo accompagnato da copia del documento di identità, senza necessità di autentica di firma.