Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi

Cos’è

La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione.

Entrano automaticamente in comunione:

  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti a uno solo di essi anteriormente al matrimonio;
  • gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali.

I beni personali sono, invece, quelli:

  • di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
  • acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
  • di stretto uso personale;
  • necessari all’esercizio della professione (tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda in comunione);
  • ottenuti a titolo di risarcimento;
  • acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali (o col loro scambio).

Per l’amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta:

 

  • disgiuntamente a entrambi i coniugi per l’amministrazione ordinaria (atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà);
  • congiuntamente a entrambi i coniugi per l’amministrazione straordinaria e la stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.

Uno dei due coniugi, qualora manchi il consenso dell’altro, può richiedere l’autorizzazione del Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione.

Normativa di riferimento Art. 180 e segg. c. c.v
Chi può richiederlo Uno dei due coniugi
Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentata apposita istanza al Tribunale del luogo di residenza del coniuge, a condizione che l’atto sia necessario per l’interesse della famiglia e per l’azienda che fa parte della comunione.

Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni per i quali è prevista la pubblicità (ex art. 2683 c. c.). In questo caso per ottenere l’annullamento occorre proporre ricorso entro 1 anno dalla data di conoscenza dell’atto o, comunque, entro 1 anno dalla data di trascrizione.

Se gli atti riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve - su istanza dell’altro coniuge - ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto. Se ciò non fosse possibile, è tenuto al pagamento dell’equivalente in base ai valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione

Dove si richiede Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto
Costi
  • Contributo Unificato di € 85,00
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica