Cos’è | Con l’intervento, il creditore ha la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare all’espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi. |
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Normativa di riferimento | Artt. 498 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo | I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, oppure avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. |
Come si richiede e documenti necessari |
L’intervento avviene con ricorso da depositare in cancelleria prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione. Il ricorso deve contenere:
Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l’allegazione, a pena di inammissibilità, dell’estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili. La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 528, 551 e 565 c.p.c. |
Costi | Esente |